MISURE PER LA RIAPERTURA GRADUALE DELLE ATTIVITÀ

Tutela della salute negli ambienti di lavoro nell’ambito dell’emergenza COVID-19

- Certificazione "VIRUS FREE AND SAFE" -

Come ottenerla:

- Linee guida -

La Guida è destinata a tutti i soggetti aventi ruoli e responsabilità in tema di tutela della salute nei luoghi di lavoro, o in quelli allo stesso equiparati, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e, s.m.i. nell’ottica di una apertura graduale delle attività (detta anche “FASE 2”), a seguito della pandemia da “Coronavirus” (COVID-19). [La FASE 2 e le eventuali sub fasi, di fase 2, sono quelle che andranno cadenzate con riferimento alle disposizioni governative che nel tempo saranno emanate.] 

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Introduzione

La Guida è destinata a tutti i soggetti aventi ruoli e responsabilità in tema di tutela della salute nei luoghi di lavoro, o in quelli allo stesso equiparati, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e, s.m.i. nell’ottica di una apertura graduale delle attività (detta anche “FASE 2”), a seguito della pandemia da “Coronavirus” (COVID-19). [La FASE 2 e le eventuali sub fasi, di fase 2, sono quelle che andranno cadenzate con riferimento alle disposizioni governative che nel tempo saranno emanate].

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La Guida illustra le modalità che GAe Engineering Srl ritiene necessario mettere in atto allo scopo di:

A. individuare, in relazione alla tipologia di attività e al livello di rischio di esposizione dei lavoratori e di quelli agli stessi equiparati, tutte le possibili misure di prevenzione e protezione (in seguito “misure”) da adottare per ridurre il rischio di contagio e diffusione del virus all’interno degli ambienti di lavoro e/o di quelli allo stesso equiparati (Protocollo delle misure di rientro)

B. Contestualizzare e modulare le misure al contesto specifico e alle esigenze della singola realtà produttiva, con il supporto delle figure previste del citato D.lgs. 81/08 e s.m.i. (Datore di Lavoro, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) (Piano delle Misure di Rientro)

C. Verificare l’attuazione delle misure e la loro l’efficacia fornendo una attestazione/certificazione di conformità delle misure previste al punto B.

La finalità delle attività sopra elencate è di assicurare ai lavoratori di operare in ambienti “sicuri” ovvero capaci di prevenire il diffondersi del virus.

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Informazioni sul COVID-19

Il COVID-19 (COrona VIrus Disease-2019) è una malattia respiratoria grave causata dal virus SARS-CoV-2.

Sintomi

L’infezione può causare sintomi lievi e gravi fino a provocare la morte. I sintomi in genere includono febbre, tosse affaticamento respiratorio. Tuttavia, in talune persone, indicate come casi asintomatici, l’infezione non provoca alcun sintomo.

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I sintomi dell’infezione COVID-19 possono comparire in un periodo compreso tra 2 giorni fino a 14 giorni dall’esposizione.

Come si diffonde il virus

Sebbene i primi casi umani di COVID-19 siano probabilmente derivati dall’esposizione ad animali infetti, le persone infette possono diffondere il virus ad altre persone. Il virus si diffonde principalmente da persona a persona con le seguenti modalità:

  • tra le persone che sono in stretto contatto tra loro (entro 150 cm).
  • attraverso goccioline respiratorie prodotte quando una persona infetta tossisce o starnutisce. Queste goccioline possono entrare nella bocca o nel naso di persone che si trovano nelle vicinanze o possono essere inalate nei polmoni.

È inoltre possibile che una persona possa infettarsi toccando una superficie o un oggetto contaminato portando successivamente le mani a contatto della bocca, del naso o degli occhi.

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Documenti di riferimento

Per la predisposizione della documentazione di cui al punto 1, lettere (A e (B, GAe Engineering fa riferimento ai seguenti documenti:

Documenti cogenti

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  • DPCM del 11 marzo 2020  “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”. (20A01605) (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.64 del 11-03-2020)
  • DPCM del 22 marzo 2020  “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.76 del 22-03-2020)
  • Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14-03-2020
  • DPCM del 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.” (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.97 del 11-04-2020)
  • Ulteriori successivi Decreti e Protocolli integrativi emanati dagli organi governativi dopo il 10 aprile 2020.
  • Elenco completo delle leggi…

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Che cosa propone GAe

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Definizione
di un Protocollo
delle misure di rientro

In base alle caratteristiche del luogo di lavoro e dell’attività svolta, per esempio:
Edificio per Uffici / Edificio Residenziale / Complesso del terziario / Museo / Teatro / Cinema / Supermercato / Albergo / Centro commerciale / Eventi (indoor e outdoor) / Cantieri edili.

GAe Engineering Srl, tenuto conto:

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  • delle indicazioni contenute nei dispositivi legislativi cogenti, nelle linee guida nazionali e internazionali applicabili
  • del livello di esposizione al rischio di contagio dei lavoratori e delle persone agli stessi equiparati
  • delle caratteristiche del luogo di lavoro

definisce tutte le possibili misure di prevenzione e protezione che il Datore di Lavoro può adottare per ridurre il rischio di contagio e diffusione del virus all’interno degli ambienti di lavoro.

Viene pertanto predisposto uno specifico “Protocollo – per la riapertura graduale delle attività.

Il protocollo costituisce l’insieme delle misure di prevenzione e protezione (intese come requisiti minimi da rispettare), che devono essere sviluppate nella successiva fase di “progettazione” vera e propria.

Il documento prevede una prima analisi dell’azienda e valutazione del rischio da fare in relazione alle specifiche mansioni del personale, e poi individua tutte le possibili misure adottabili suddivise per tipologia:

  • Misure ORGANIZZATIVE
  • Misure di REGOLAMENTAZIONE dell’ACCESSO E dell’UTILIZZO DEGLI SPAZI
  • Misure per l’INFORMAZIONE del PERSONALE
  • Misure per il miglioramento della QUALITÀ DELL’ARIA
  • Misure per la PULIZIA E SANIFICAZIONE degli AMBIENTI

Inoltre riporta un:

  • Esempio di procedura di SEGNALAZIONE E PRESA IN CARICO DI UN “CASO IN VALUTAZIONE”
  • Esempi di cartellonistica informativa

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Definizione
del Piano
delle misure di rientro

Sulla base del Protocollo definito da GAe Engineering Srl in accordo con il Datore di Lavoro, sentiti il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente ed Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza [Comitato], viene deciso quali “misure di rientro” confermare o eventualmente riadattate per contestualizzarle allo specifico edificio (caratteristiche fisiche dell’immobile) e alle esigenze organizzative,

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produttive e di fruizione degli spazi volute dal Datore di Lavoro e/o dal gestore del sito.

Inoltre, si potrà decidere se e come modulare nel tempo le misure in relazione all’evolversi dell’epidemia e delle disposizioni governative/locali. Per esempio, dopo il primo mese di inizio della Fase di rientro si potrà prevedere un “alleggerimento” delle misure.

L’attività di “progettazione” si conclude con l’emissione del “Piano delle Misure di Rientro”.

Il documento descrive come vengono operativamente attuate nella sede dell’azienda/attività le misure decise e condivise con il Datore di Lavoro. Pertanto, contiene oltre all’elenco delle misure applicabili:

  • Elaborati e schemi grafici esplicativi (quali piante di piano)
  • Cartellonistica informativa e prescrittiva (eventualmente “customizzata”)
  • Specifiche procedure operative

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Verifica dell’applicazione delle misure di rientro e attestazione / certificazione

Durante la fase di sviluppo delle misure definite nel “Piano delle Misure di Rientro” e durante la normale operatività dell’Azienda, GAe Engineering, su richiesta del Datore di Lavoro/Gestore:

  • fornisce assistenza e supporto tecnico per l’implementazione delle misure di prevenzione e protezione;

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  • effettua una attività di audit allo scopo di accertare, mediante sopralluoghi, l’effettiva applicazione delle misure e la loro efficacia.

Gli audit vengono programmati in modo da verificare l’adozione di tutte le misure adottate. Ogni audit verrà eseguito con una specifica Lista di controllo e l’esito verrà documentato con l’emissione di un Report di verifica.

Al termine di questa attività GAe Engineering rilascia una specifica attestazione/certificazione di conformità delle misure adottate dall’Azienda al Protocollo.

Si precisa che non si certificata l’assenza del virus negli ambienti ma bensì la corretta applicazione ed il mantenimento di tutte le misure, cogenti e non, necessarie a ridurre il rischio di contagio e la diffusione del virus all’interno degli ambienti di lavoro.

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I Servizi GAe

Piano delle misure di rientro

Audit per la verifica dell’applicazione delle misure di rientro

Ecco i Protocolli

L’obiettivo di ciascun protocollo, destinato prioritariamente a tutti soggetti aventi ruoli e responsabilità in tema di tutela della salute nei luoghi di lavoro ed a quelli allo stesso equiparati, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. è fornire indicazioni operative, per la prevenzione e il contenimento di una possibile diffusione dell’infezione COVID-19 (causata dal virus SARS-CoV-2).

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Il documento descrive le misure da adottare per ridurre il rischio di contagio e diffusione del virus all’interno degli ambienti di lavoro nell’ottica di una apertura graduale delle attività (detta anche “FASE 2”), a seguito delle disposizioni finalizzate al contrasto del rischio “biologico generico” per pandemia da “Coronavirus”, dichiarata dal Direttore Generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

Premesso che la prosecuzione delle attività produttive, ferme restando le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano o a quelle alle stesse equiparate, adeguati livelli di protezione, le misure di prevenzione e di protezione indicate nel presente “Protocollo” devono necessariamente essere adattate dal Datore di Lavoro, in accordo con il Servizio di Prevenzione e Protezione, con il supporto del Medico Competente e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (cfr. Comitato di cui al “Protocollo condiviso (…)” ), in relazione a:

  • livello di rischio a cui sono soggetti i lavoratori nello svolgimento delle proprie mansioni
  • livello di rischio a cui possono essere soggetti i “lavoratori equiparati”
  • caratteristiche fisiche degli ambienti e delle dotazioni impiantistiche dei luoghi di lavoro
  • esigenze legate alla tipologia dei servizi erogati.

Le misure potranno essere “modulate” nel tempo in relazione all’evolversi dell’epidemia e delle disposizioni governative/locali. Per esempio, dopo il primo mese dall’inizio della Fase di rientro si potrà prevedere un “alleggerimento” delle misure.

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